Circolari

Legge di Stabilità 2015 - Meccanismo dello split payment.
Circolare n° 10/2015 » 23.01.2015
a Legge di Stabilità 2015 ha introdotto nuove regole di assolvimento dell’IVA in relazione alle cessioni di benie alle prestazioni di servizieffettuate nei confrontidella Pubblica Amministrazione, prevedendo che le PA versino direttamente all’Erario l’IVAche viene loro addebitata dai fornitori(c.d. split payment).
Conseguentemente:
- al fornitore viene corrisposto il solo importo della base imponibilepagato dalla PA debitrice, al netto dell’IVA indicata in fattura;
- l’imposta è sottratta, pertanto, dalla disponibilità del fornitore eacquisita direttamente dall’Erario.
Il meccanismo in questione è previsto dal comma 29 (lettera b) della Legge n. 190/2014 -che ha introdotto il nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972- ai sensi del quale l’imposta relativa a tali operazioni è versata dagli enti stessi della PA, secondo modalità e termini fa fissare con decreto del Ministero dell’Economia.
Pubbliche Amministrazioni interessate
In attesa di diverse indicazioni dell’emanando DM, in relazione alla attuale normativa in materia il meccanismo trova applicazione alle operazioni effettuate nei confronti:
- dello Stato;
- degli organi stataliancorché dotati di personalità giuridica;
- degli enti pubblici territorialie dei consorzi tra essi costituiti;
- delle Camere di Commercio;
- degli Istituti universitari;
- delle ASLe degli enti ospedalieri;
- degli enti pubblici di ricovero e curaaventi prevalente carattere scientifico;
- degli enti pubblicidi assistenzae beneficienza;
- degli enti di previdenza.
Efficacia temporale delle nuove disposizioni
Con comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio scorso, il MEF ha reso noto che nello schema di decreto di attuazione “il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data”.
In sostanza:
- le fatture emesse nel 2014continuano a essere soggette al regime naturale dell’esigibilità differita di cui all’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972;
- quelle emesse a partire dal 2015 sono invece sottoposte allo split payment.
In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’IVA diventi esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione della PA acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Il MEF ha evidenziato la necessità dell’adeguamento dei sistemi informativi di gestione amministrativo contabile delle PA. Pertanto le amministrazioni accantoneranno fino al 31 marzo le somme corrispondenti al successivo versamento dell’imposta che, in ogni caso, sarà dovuta entro il 16 aprile 2015, con conseguente entrata a regime del meccanismo.
Gestione contabile delle operazioni
In merito alla gestione contabile delle operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2015, il fornitore dovrà emettere fattura con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non sarà mai incassata ai sensi dell’art. 17-ter,D.P.R. n. 633/1972 (split payment); l’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l’ente pubblico.
Versamento dell’IVA
Per quanto riguarda le modalità di versamento dell’IVA da parte degli enti pubblici, il MEF ha anticipato che questo potrà avvenire, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:
a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura, la cui imposta sia diventata esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta, considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta, considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente
Split payment e rimborso IVA
La nuova regolamentazione risponde ad indubbie esigenze di contrasto all’elusione fiscale, ma pone forti problemi relativamente alla compensazione dell’imposta, in quanto la PA regolerà la propria posizione direttamente con il Fisco.
Le aziende dovranno quindi chiedere il rimborso IVA, aspettando tuttavia i tempi della pesantissima macchina statale, con rischio di ricadute negative sul fronte finanziario e nei rapporti con gli altri fornitori. Il Governo ha introdotto alcune semplificazioni per facilitare i rimborsi, ma con impatto estremamente limitato.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 30 dicembre 2014, che illustra le novità introdotte dagli articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 175/2014 in materia di rimborsi Iva, limita a 15.000 € (limite valido per l’intero periodo d’imposta e non per ogni richiesta di rimborso) l’ammontare del rimborso IVA ottenibile senza garanzia né costi aggiuntivi. Nel caso in cui le aziende avessero bisogno di una cifra più alta, dovranno compilare un modello con il quale presentare garanzie fideiussorie, sotto forma di titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
A disposizione per ogni chiarimento, facciamo riserva di ulteriori comunicazioni sulla delicata questione, inviando cordiali saluti.
» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi | Autore TE/mf» Carta intestata
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